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Sez. 5, Sentenza n. 39767 del 29/05/2017 Ud. (dep. 31/08/2017) Rv. 271084 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza di sospensione del processo - Fissazione dell'udienza per la verifica dei presupposti - Necessità di notificazione all'imputato non comparso dell'ordinanza di revoca del beneficio - Esclusione - Conseguenze - Immediata prosecuzione del dibattimento - Legittimità.
Stato
decisa il 2017-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271084-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

È legittima la decisione del tribunale per i minorenni che, all'udienza camerale, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., disponga la revoca dell'ordinanza di messa alla prova dell'imputato e l'immediata prosecuzione del dibattimento, dovendosi escludere la necessità di una previa notifica all'interessato dell'avviso della revoca del beneficio e della fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo. (In motivazione la Corte ha precisato che, in mancanza di una norma analoga a quella prevista per il processo ordinario dagli artt. 464-septies e 464-octies, cod. proc. pen., il processo penale minorile può riprendere immediatamente).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 33, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)