Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 21/09/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177205 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DI COMPORTAMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DI COMPORTAMENTO.*
Il giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione delle norme di prevenzione pur avendo carattere indiziario postula però una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto, della sua condotta precedente e susseguente al provvedimento di diffida, dell'associazione o relazione dell'indiziato con altri soggetti socialmente pericolosi ed infine dell'accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico. L'accertamento al riguardo deve essere compiuto dal giudice in modo completo e deve tener conto della persistenza o meno di un comportamento illecito e antisociale, che renda necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. (Conf 165609, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)