Sez. 1, Sentenza n. 1498 del 25/06/1984 Cc. (dep. 20/09/1984) Rv. 165609 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DI COMPORTAMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DI COMPORTAMENTO.*
Il giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione delle misure di prevenzione ha carattere indiziario e postula una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto, della sua condotta precedente e susseguente al provvedimento di diffida, dell'associazione o relazione dell'indiziato con altri soggetti socialmente pericolosi ed infine dell'accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico. L'accertamento al riguardo deve essere compiuto dal giudice in modo completo e tener conto della persistenza o meno di un comportamento illecito e antisociale, che renda necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. (Conf mass n 154566; (Conf mass n 151945).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)