diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1906 del 16/02/1993 (Rv. 480932 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - In genere | Partecipazione di una società di capitali in qualità di accomandante - Nullità - Limiti - Configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società di capitali accomodante e persona fisica accomandataria - Esclusione - Condizione - Applicazione dell'art. 2126 cod. civ. alle prestazioni dell'accomandatario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480932-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - In genere

La partecipazione di una società di capitali, in qualita di accomandante, ad una società in accomandita semplice, comportando la violazione di norme inderogabili (concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società di capitali) è nulla per violazione di norme imperative, restando peraltro tale nullità limitata, ai sensi dell'art. 1420 cod. civ., alla partecipazione della società di capitali come accomandante, ove la stessa partecipazione non debba considerarsi essenziale; mentre la configurabilità - in virtù della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., del contratto sociale nullo di un rapporto di lavoro subordinato fra società di capitali accomandante e persona fisica accomandataria è esclusa ove tale rapporto di lavoro risulti non solo non considerato ma addirittura escluso dalla comune volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che alle prestazioni dell'accomandatario, costituenti oggetto dell'obbligo di conferimento, non è applicabile l'art. 2126 cod. civ. (relativo alla improduttività di effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)