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Sez. 1, Sentenza n. 738 del 28/01/1999 (Rv. 522679 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di restituzione di una somma di denaro - Onere della prova per il richiedente - Contenuto - Contestazione del titolo addotto nella domanda da parte del convenuto - Conseguenze - Fattispecie in materia societaria.
Stato
decisa il 1999-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522679-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La consegna di una somma di denaro non è, di per sè, vicenda idonea a fondare una richiesta di restituzione allorché, ammessa la ricezione, l'"accipiens" pur tuttavia contesti il titolo della consegna e, correlativamente, l'obbligo di restituzione, gravando, in tale ipotesi, sull'attore l'onere di provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, onere esteso all'indicazione di uno specifico titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione, e senza che l'indicazione di un diverso titolo, da parte del convenuto (che solleva, in tal caso, una mera eccezione in senso sostanziale), valga ad invertire tale regola probatoria (nella specie, il curatore del fallimento di una S.p.A. aveva richiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una S.a.s. di un credito scaturente da alcuni versamenti eseguiti dalla prima su di un conto corrente della seconda in epoca anteriore al fallimento di quest'ultima, sostenendo, in un primo tempo, la ripetibilità delle somme in assenza di titolo, poiché non si trattava, comunque, di pagamenti di debiti. Il giudice di merito, ritenuto che i versamenti "de quibus" fossero stati, invece, eseguiti dalla S.p.A. a titolo di aumento di capitale della S.a.s. poi fallita - benché la prima non risultasse formalmente socia della seconda - poiché entrambe le società facevano capo ad una medesima persona fisica, rigettò la domanda, con sentenza confermata dalla S.C. che, dopo aver riaffermato il principio della nullità di qualsivoglia partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice, ha tuttavia specificato che tale premessa, pur conducendo ad escludere la "ratio" dei versamenti così come ricostruiti dal giudice di merito, non valeva a colmare la riscontrata carenza di prova in ordine al titolo degli stessi - alternativamente prospettati dal ricorrente, nel successivo svolgimento del processo, come finanziamento, espromissione, delegazione cumulativa, adempimento del terzo non obbligato -).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)