diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3753 del 02/12/1988 Ud. (dep. 15/03/1989) Rv. 180770 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE CHE PROCEDE BARCOLLANDO SUL MARGINE STRADALE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO DEL PEDONE - CORRESPONSABILITÀ PENALE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180770-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE CHE PROCEDE BARCOLLANDO SUL MARGINE STRADALE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO DEL PEDONE - CORRESPONSABILITÀ PENALE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di circolazione stradale, il conducente di veicoli ha Obbligo di vigilare, adeguandovi la propria condotta di guida, sul comportamento dei pedoni circolanti lungo i bordi della carreggiata da lui percorsa, in quanto un attraversamento improvviso è pur sempre possibile e, quindi, prevedibile. (fattispecie di mortale investimento di un pedone, che, procedendo, barcollando, lungo il margine della carreggiata, fu urtato in seguito a spostamento sulla sua sinistra; evento posto a corresponsabilità del conducente (l'autoveicolo), per non avere moderato al massimo la velocità e non essersi adeguatamente spostato verso sinistra, nella prevedibilità di comportamento anormale da parte del cotale pedone). (Conf mass n 116966).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)