Sez. 4, Sentenza n. 2546 del 14/12/1970 Ud. (dep. 04/03/1971) Rv. 116966 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONI AI MARGINI DELLA CARREGGIATA - DOVERI DEI CONDUCENTI - MODERAZIONE DELLA VELOCITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONI AI MARGINI DELLA CARREGGIATA - DOVERI DEI CONDUCENTI - MODERAZIONE DELLA VELOCITA.*
Il conducente di veicolo ha l'Obbligo di vigilare se i pedoni fermi o in movimento lungo il suo percorso siano in procinto o meno di attraversare la carreggiata e deve, quindi, adeguare tempestivamente la condotta di marcia alla eventuale situazione di pericolo che egli ha il dovere di prevedere, adottando, prima fra tutte le cautele, quella di diminuire la velocita e di fermare, se occorre, il veicolo.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)