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Sez. 1, Sentenza n. 5746 del 07/11/1979 (Rv. 402366 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABROGAZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO AD UN GIUDICE DI PARI GRADO.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402366-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABROGAZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO AD UN GIUDICE DI PARI GRADO.*

L'art 11 della legge 18 ottobre 1977, n 793 - secondo cui non puo essere dichiarata nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge predetta l'inammissibilita dell'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su cambiali per non essere stata preceduta dal deposito per soccombenza - e applicabile, quale ius superveniens, anche nel giudizio di Cassazione, qualora formi ancora oggetto di contestazione l'ammissibilita o meno dell'opposizione per il mancato deposito per il caso di soccombenza: in tal caso, pertanto, la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilita della opposizione deve essere cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, non ricorrendo, nella specie, l'ipotesi del rinvio cosiddetto improprio al primo giudice, disciplinato dall'art 383 cod proc civ. (Conf 5797/78, mass n 395614; (Conf 3381/78, mass n 392824; (Conf 2388/78, mass n 391790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST., Legge 18/10/1977 num. 793 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)