Sez. 1, Sentenza n. 2388 del 17/05/1978 (Rv. 391790 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 NEI GIUDIZI IN CORSO - OPERATIVITA IMMEDIATA - NEI GIUDIZI DI LEGITTIMITA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 NEI GIUDIZI IN CORSO - OPERATIVITA IMMEDIATA - NEI GIUDIZI DI LEGITTIMITA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
L'abolizione del deposito per soccombenza per l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, disposta dall'art 1 della legge 18 ottobre 1977 n 793, e di immediata operativita nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma della disposizione transitoria contenuta nell'art 11, nel senso che "non puo essere dichiarata l'improcedibilita dell'opposizione al decreto d'ingiunzione non preceduta dal deposito per il caso di soccombenza". L'indicata norma, pertanto, trovando applicazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi di legittimita in cui sia ancora in contestazione la procedibilita o meno dell'opposizione ad ingiunzione, comporta la Cassazione con rinvio della sentenza che abbia dichiarato tale improcedibilita, in applicazione dell'allora vigente art 651 cod proc civ, e che sia stata sul punto investita dal ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST., Legge 18/10/1977 num. 793 art. 1, Legge 18/10/1977 num. 793 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)