Sez. 5, Sentenza n. 8142 del 03/07/1973 Ud. (dep. 16/11/1973) Rv. 125484 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATO PROPRIO - POSSIBILITA DEL CONCORSO DELL'EXTRANEUS.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATO PROPRIO - POSSIBILITA DEL CONCORSO DELL'EXTRANEUS.*
Il delitto di bancarotta fraudolenta e un reato proprio che puo essere commesso dall'imprenditore individuale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai liquidatori e dai sindaci di societa di capitali, quando sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento. Nel delitto puo concorrere l'estraneo purche sussista l'attivita delittuosa di uno dei soggetti indicati. (V 118628, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)