Sez. 3, Sentenza n. 941 del 25/03/1972 (Rv. 357212 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - MODALITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - MODALITA.*
L'esigenza di dare alle parti la comunicazione degli accertamenti disposti in Sede di istruzione preventiva deve ritenersi soddisfatta, e pertanto rispettato il principio del contraddittorio, qualora risulti che le parti interessate, in qualsiasi modo, siano state tempestivamente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attivita difensiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)