Sez. 2, Sentenza n. 3376 del 13/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163669 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - AGGRAVANTE RAVVISATA IN APPELLO NON CONTESTATA IN PRIMO GRADO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ - "RATIO".*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - AGGRAVANTE RAVVISATA IN APPELLO NON CONTESTATA IN PRIMO GRADO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ - "RATIO".*
Nell'ipotesi di incompetenza del giudice di primo grado, emersa in Sede di appello in conseguenza della ravvisata sussistenza di una circostanza aggravante non contestata e non ritenuta in primo grado, il giudice d'appello, anche se impugnante sia il P.m., non può rilevare la sussistenza dell'aggravante, al fine di dichiarare la incompetenza del giudice di primo grado. Tale decisione, invero, pronunciata ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., sarebbe illegittima in quanto, tendendo a rendere possibile che il P.m. provveda alla contestazione dell'aggravante, eluderebbe la preclusione posta dal sistema processuale, secondo cui la contestazione suppletiva delle circostanze aggravanti (art. 445 cod. proc. pen.) è limitata al giudizio di primo grado. (V mass n 136552; (V mass n 145218; (V mass n 140838; (Conf mass n 136551).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)