Sez. 1, Sentenza n. 7688 del 07/09/1994 (Rv. 487856 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE | Sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale - Prescrizione - Decorrenza - Ammissibilità - Limiti - Azione di regresso - Termine prescrizionale - Decorrenza - Protrazione - Onere probatorio a carico del portatore.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE
Il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può, a norma dell'art. 343 cod. proc. pen., chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l'art. 2715 cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto, solo quando il giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli, non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma dell'art. 2935 cod.civ., a protrarre il "dies a quo" della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro, ne consegue che, ai fini della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione di regresso (sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno bancario, art. 75 legge assegno), il portatore ha l'onere di provare di aver richiesto in tempo utile, prima dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e di essersi visto respingere l'istanza da parte del giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)