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Sez. 1, Sentenza n. 5690 del 01/12/1978 (Rv. 395478 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - SEQUESTRO DI UN ASSEGNO BANCARIO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - AZIONE DI REGRESSO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - PROTRAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PORTATORE.*
Stato
decisa il 1978-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395478-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - SEQUESTRO DI UN ASSEGNO BANCARIO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - AZIONE DI REGRESSO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - PROTRAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PORTATORE.*

Il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all'Esercizio dei diritti cartolari, perche il legittimo portatore puo, a norma dell'art 343 cod pen, chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l'art 2715 cod civ, tiene luogo dell'originale ad ogni effetto. Solo quando il giudice penale, nell'Esercizio del potere discrezionale spettantegli, non autorizzi il rilascio della copia, si e in presenza di un caso di forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma dell'art 2935 cod civ, a protrarre il dies a quo della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro. Ne consegue che, ai fini della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'Azione di regresso (sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno bancario; art 75 legge assegno), il portatore ha l'Onere di provare di aver richiesto in tempo utile, prima dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e di essersi visto respingere la istanza da parte del giudice penale. (V 2336/77, mass n 386048).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)