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Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010 (Rv. 613769 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avvisi di accertamento e liquidazione - Indicazione della delibera di designazione del funzionario preposto - Necessità - Esclusione - Assenza o illegittimità della delibera - Prova - Onere a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613769-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la delibera della giunta comunale, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, di preventiva designazione del funzionario esercente l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o accertamento concernenti il suddetto tributo, presumendosi che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge. Incombe poi al contribuente che intenda contestare l'insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva l'onere di dedurre e provare l'eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)