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Sez. L, Sentenza n. 301 del 09/01/2014 (Rv. 630279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Art. 18, legge n. 300 del 1970 - Modifica operata con la legge n. 92 del 2012 - Principio di irretroattività delle legge - Conseguenze - Licenziamento già giudicato illegittimo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In materia di licenziamenti individuali, sebbene l'art. 1, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 preveda l'applicabilità delle disposizioni processuali da essa introdotte solo alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio generale di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., e in assenza, nella legge n. 92 del 2012, di una disposizione di deroga espressa a detta norma, le modifiche apportate alla disciplina di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, con previsione di una tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria, non possono essere applicate neppure ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla nuova disciplina e ancora in corso, qualora - con l'applicazione della normativa sopravvenuta - vengano a privarsi di efficacia le conseguenze attuali o future del licenziamento già ritenuto illegittimo dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)