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Sez. L, Sentenza n. 10550 del 07/05/2013 (Rv. 626536 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Disciplina "novellata" dalla legge n. 92 del 2012 - Applicazione ai giudizi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626536-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel novellare il testo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non trova applicazione alle fattispecie di licenziamento oggetto dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data della sua entrata in vigore, giacché introduce una disciplina che àncora le sanzioni irrogabili per effetto dell'accertata illegittimità del recesso a valutazioni di fatto per un verso incompatibili con la natura del giudizio di legittimità, per altro verso non in linea - ove richieste nell'ambito di un nuovo giudizio di merito a seguito di rinvio - con il principio della durata ragionevole del processo, sancito, oltre che dall'art. 111 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 18/12/2000 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)