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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014 (Rv. 633681 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizioni ex artt. 645 e 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633681-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)