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Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009 (Rv. 607885 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607885-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)