Sez. 3, Sentenza n. 921 del 14/02/1981 (Rv. 411443 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
Per la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e C) dell'art 1 della legge 25 luglio 1956 n 860, contenente le norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, e necessario: a) che l'impresa abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale; b) che la stessa sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari; C) che il titolare abbia la piena responsabilita dell'azienda ed assuma tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. (Conf 365/68, mass n 331335).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)