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Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 10/05/2000 (Rv. 536345 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Locazioni ad uso abitativo stipulate prima dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 - Proroga tacita - Esclusione - Rinnovazione tacita - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536345-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE

I contratti di locazione ad uso abitativo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, in virtù del disposto dell'art. 58 della stessa legge, non sono stati assoggettati al meccanismo della proroga tacita. Pertanto se, alla scadenza della locazione, le parti abbiano proseguito il rapporto di locazione anche per "facta concludentia", deve reputarsi tacitamente rinnovato il contratto, al quale sarà perciò applicabile l'istituto della rinnovazione tacita in mancanza di disdetta, di cui all'art. 3 della citata legge n. 392 del 1978.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)