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Sez. 3, Sentenza n. 12833 del 23/12/1998 (Rv. 521911 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Volontà contraria alla rinnovazione espressa dal locatore - Superamento - Concorde volontà contraria volta alla costituzione di un nuovo rapporto - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521911-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE

La volontà espressa dal locatore di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza comporta l'esaurimento dell'efficacia del contratto alla predetta data, che può essere superato soltanto mediante la manifestazione di una concorde volontà contraria rivolta alla costituzione di un nuovo rapporto, con l'ulteriore conseguenza che in caso di mancata dichiarazione di volontà da parte del locatore può trovare applicazione la rinnovazione tacita prevista dall'art. 1597 cod. civ., per il caso in cui dopo la scadenza il conduttore sia rimasto nel godimento dell'immobile per un apprezzabile periodo di tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)