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Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 15/03/2012 (Rv. 621778 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE | Tra persone omosessuali - Celebrato all'estero - Qualificazione nell'ordinamento italiano - Inesistenza - Esclusione - Mera inefficacia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a negata trascrizione di matrimonio contratto in Olanda da cittadini italiani del medesimo sesso.
Stato
decisa il 2012-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621778-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE

Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre effetti giuridici; anche ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza del 24 giugno 2010, "Schalk e Kopf c. Austria"), la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto "naturalistico" di "esistenza" del matrimonio. (Fattispecie relativa a cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, unitisi in matrimonio nei Paesi Bassi, avevano impugnato il rifiuto di trascrizione dell'atto, opposto dall'ufficiale di stato civile italiano; la S.C., in applicazione del principio, pur respingendo il ricorso degli sposi, ha corretto la motivazione del decreto della Corte territoriale, che aveva legittimato il rifiuto di trascrizione dell'atto in difetto della sua "configurabilità come matrimonio").

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 12, Cod. Civ. art. 115, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)