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Sez. L, Sentenza n. 24669 del 19/11/2014 (Rv. 633173 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Credito non quantificabile in base al titolo esecutivo - Contestazione sull'entità del credito precettato - Onere della prova - A carico del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633173-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)