Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012 (Rv. 622929 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Interpretazione extratestuale - In base agli elementi acquisiti nel processo - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Illiquidità del credito in sentenza - Declaratoria officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Legittimità - Condizioni - Invito al contraddittorio - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)