Sez. 5, Sentenza n. 3128 del 03/03/2001 (Rv. 544400 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Indicazione dei punti della decisione sottoposti dall'impugnante al vaglio del giudice di appello ed esposizione delle ragioni del dissenso - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'abrogato,(ma ratione temporis applicabile) art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è inammissibile l'appello proposto alla commissione tributaria di secondo grado in cui non sono esposti i motivi di impugnazione o lo sono in modo tale da renderne assolutamente incerta la identificazione. L'enunciazione di tali motivi deve essere articolata con un tasso di specificità tale da consentire sia l'individuazione dei capi del provvedimento contestato revocati in discussione, sia le ragioni, di fatto e di diritto, addotte per chiedere la relativa eliminazione, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, ed essendo del pari da escludere la facoltà di successiva integrazione dei motivi stessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)