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Sez. 1, Sentenza n. 12037 del 21/11/1995 (Rv. 494733 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Indicazione dei punti della decisione che l' impugnante vuole sottopone al vaglio del giudice di appello ed esposizione delle ragioni del dissenso - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494733-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 è inammissibile l'appello proposto alla Commissione tributaria di secondo grado in cui non sono esposti i motivi di impugnazione o lo sono in modo tale da renderne assolutamente incerta la identificazione. Tuttavia l'enunciazione di tali motivi può essere anche sommaria e non richiede un particolare livello di specificità sempre che sia possibile identificare il nucleo di una censura rivolta ad una pronuncia giurisdizionale già in precedenza emessa ed, a propria volta, motivata; tali motivi, cioè, debbono consentire di comprendere quali sono i punti della decisione che l'impugnante vuole sottoporre a nuova valutazione da parte del giudice d'appello e quali sono le regioni per le quali egli non condivide, su quei punti, la motivazione di detta decisione, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)