Sez. L, Sentenza n. 20724 del 30/07/2008 (Rv. 604232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno - Nozione - Lavoratore notturno - Requisiti - Alternatività - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 532 del 1999 è considerato notturna l'attività lavorativa svolta nel periodo di sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino ed è notturno il lavoratore che svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore di lavoro giornaliero durante il periodo notturno (comma 1, lettera b), n. 1) ovvero (e semprechè difetti una disciplina collettiva) presti lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi annui (comma 1, lettera b), n. 2), dovendosi ritenere che detti requisiti - attesa la lettera e la "ratio" della norma, diretta a tutelare la maggiore penosità della prestazione lavorativa notturna - siano in rapporto di alternatività e che il secondo di essi assuma rilevanza ove il lavoratore svolga, in periodo notturno, una parte del lavoro giornaliero in misura inferiore alle tre ore (fattispecie in tema di ordinanza-ingiunzione in materia di violazione della normativa sul lavoro notturno).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/11/1999 num. 532 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)