Sez. L - , Ordinanza n. 10203 del 28/05/2020 (Rv. 657786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore che assiste soggetto disabile - Esonero dal lavoro notturno – Nozione - Periodo notturno dalle ore 24 alle ore 5 - Interdizione per le lavoratrici madri dalle ore 24 alle ore 6 - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno, previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 per i lavoratori che prestino assistenza a un soggetto portatore di handicap, riguarda l'adibizione al lavoro nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque del mattino (intervallo ricompreso necessariamente nel periodo notturno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003), che non coincide con quella dalla mezzanotte alle sei del mattino, durante la quale vige, per le lavoratrici-madri, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto assoluto di adibizione, a tutela delle diverse esigenze derivanti dalla maternità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)