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Sez. 1, Sentenza n. 4186 del 13/05/1997 (Rv. 504258 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Soggetto privato illegittimamente escluso dall'assegnazione di una supplenza di insegnamento - Annullamento, in sede di giudizio amministrativo, del provvedimento, ed affermazione dell'obbligo di assunzione - Azione innanzi al Giudice ordinario, per il risarcimento del danno - Natura della posizione giuridica soggettiva lesa dal provvedimento - Diritto soggettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504258-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Allorché la posizione di un soggetto che aspiri all'assunzione nel pubblico impiego si correli al riconosciuto obbligo della P.A. (riconoscimento conseguente al giudicato amministrativo di annullamento del contrastante provvedimento invece adottato) di costituire il rapporto, essa si pone come vero e proprio diritto soggettivo, del quale il provvedimento amministrativo annullato si pone come fattore di illecita lesione (Nella fattispecie, il giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento con il quale un'aspirante era stata esclusa dall'assegnazione della supplenza in un posto di insegnamento).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)