Sez. U, Sentenza n. 5338 del 10/05/1993 (Rv. 482291 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Assunzione con decorrenza giuridica anteriore - Domanda contro l'ente pubblico di risarcimento in una somma equivalente alle retribuzioni spettanti nel periodo di validità giuridica del rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Regolarizzazione della posizione previdenziale relativamente al periodo di valenza giuridica del rapporto o, subordinatamente, risarcimento del danno - Domande proposte dallo stesso soggetto contro lo stesso ente - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La controversia promossa contro un ente pubblico dal soggetto che, a seguito del giudicato amministrativo affermativo del suo diritto all'assunzione, in quanto rientrante nella graduatoria di invalidi che l'ente stesso aveva deliberato di assumere, reclami - avendo l'ente eseguito tale giudicato retrodatando (solo) agli effetti giuridici la sua assunzione - il risarcimento del danno, per la lesione dell'anzidetto diritto (attinente alla fase prodromica alla costituzione del rapporto d'impiego), in una somma equivalente alle retribuzioni che gli sarebbero spettate nel periodo di valenza esclusivamente giuridica del rapporto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualificandosi la posizione soggettiva dedotta non come diritto patrimoniale conseguenziale (in quanto è tale una posizione di diritto soggettivo indirettamente incisa da un atto della P.A. annullato in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva, la quale riguarda le controversie inerenti a rapporti d'impiego già costituiti e non quelle aventi ad oggetto la fase precedente l'instaurazione dei rapporti stessi) ma - alla stregua del suindicato giudicato amministrativo - come diritto soggettivo correlativo all'obbligo di assunzione unilateralmente assunto dall'ente pubblico. Sono invece devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le domande, proposte contro il suindicato ente pubblico dal medesimo soggetto, volte a conseguire la regolarizzazione della sua posizione previdenziale in relazione al periodo di valenza solo giuridica del rapporto o, in subordine, il risarcimento del danno, atteso che tali domande, sia sotto il profilo dell'adempimento che sotto quello risarcitorio, ineriscono a diritti nascenti dal rapporto di pubblico impiego in relazione ai quali la giurisdizione amministrativa predetta trova deroga in favore di quella ordinaria solo ove sia intervenuto riconoscimento, da parte della P.A., sull'"an" e sul "quantum" e sulla stessa esigibilità del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)