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Sez. 3 - , Sentenza n. 21069 del 19/10/2016 (Rv. 642938 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Art. 91 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2009 - Parziale accoglimento dell'unica domanda proposta - Condanna dell'attore alle spese processuali - Esclusione - Compensazione totale o parziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642938-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta, l'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2009 ed applicabile "ratione temporis", non può mai essere condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, le quali, ove non siano state interamente poste a carico del convenuto, possono solo essere, totalmente o parzialmente, compensate tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)