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Sez. 5, Sentenza n. 10376 del 06/05/2009 (Rv. 608131 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione ex art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 - Rapporto con i redditi determinati a fini IRPEG - Art. 6 d.P.R. n. 598 del 1973 in tema di deduzioni - Applicabilità - - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608131-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di ILOR, il riferimento, contenuto nell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, all'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, rende evidente l'intento del legislatore di parificare la base imponibile dell'IRPEG e quella dell'ILOR, ed impone quindi, quanto a quest'ultima imposta, di tener conto non soltanto della disposizione relativa alla determinazione del reddito (art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598), ma anche di quella relativa alle deduzioni (art. 6 del d.P.R. n. 598 del 1973), che concorrono nel determinare il reddito imponibile ai fini IRPEG. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili, a fini ILOR, spese per il restauro di un edificio di interesse storico-culturale, applicando il comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 598 del 1973).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)