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Sez. 2 - , Sentenza n. 14480 del 06/06/2018 (Rv. 648977 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Acquirente del diritto controverso successivamente all'inizio della controversia - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento volontario - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648977-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'instaurazione del giudizio nei riguardi di chi, al momento della notifica dell'atto di citazione, era proprietario del bene rivendicato, essendo irrilevante la trascrizione dell'atto di acquisto dell'avente causa avvenuta successivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)