Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 17/06/1996 (Rv. 498130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia - Influenza - Esclusione - Acquirente del diritto controverso ed interveniente volontario - Qualità di "litis consorte" necessario - Insussistenza - Sentenza emessa tra le parti originarie soltanto - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Poiché in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa. Ne deriva che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervenuto volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)