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Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013 (Rv. 628563 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Assenza del destinatario - Persone possibili consegnatarie della copia dell'atto da notificare - Ordine di successione - Tassatività - Notificazione a mani del portiere - Omessa attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Nullità della notificazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628563-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)