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Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014 (Rv. 632195 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Notificazione degli atti processuali - Condizioni - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Conseguenze - Illegittimità della notificazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632195-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)