Sez. 2, Sentenza n. 7060 del 26/02/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178611 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONI - FATTISPECIE: GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONI - FATTISPECIE: GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI.*
La motivazione per relationem è, in genere, una "non motivazione", poiché, se pure il giudice del secondo grado condivida e faccia proprie le argomentazioni, che siano esaurienti e fondate, svolte dai primi giudici, deve tuttavia sottoporre ad esame le critiche mosse dall'appellante, sia pure per evidenziarne l'infondatezza, salvo che le censure non siano del tutto generiche o incompatibili col filo logico del ragionamento seguito, dovendo i motivi d'appello anzitutto rispondere al requisito essenziale per la loro ammissibilità, e cioè quello della specificità (art. 201, settimo comma, cod. proc. pen.). (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, i giudici dell'appello non erano stati in grado di rinvenire argomenti per il giudizio di prevalenza delle attenuanti perché nessuna specifica ragione era stata loro indicata nel relativo motivo d'appello). (Conf mass n 157558; (Conf mass n 098651; (Conf mass n 153340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)