Sez. 1, Sentenza n. 12415 del 19/09/2000 (Rv. 540284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | In Genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il principio secondo cui incombe al ricorrente la prova della propria legittimazione ogniqualvolta il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata opera solo nei casi in cui si è verificato un fenomeno successorio a titolo universale o particolare tra persone fisiche o giuridiche, di cui deve fornirsi la prova, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 372 cod.proc.civ.; pertanto, non opera nell'ipotesi in cui, emanata la sentenza nei confronti della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, la medesima riacquisti la pienezza della propria capacità per effetto dell'esito positivo del piano di risanamento predisposto dal commissario straordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)