diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 27/03/1998 (Rv. 514020 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso - Proposizione da parte di soggetto diverso da quello indicato nella sentenza impugnata - Documentazione diretta a provare la legittimazione ad processum - Produzione all'udienza di discussione - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione da questo prodotta direttamente all'udienza per provare la propria legittimazione all'impugnazione senza rispettare la procedura prevista dall'art. 372 cod. proc. civ., che prescrive che il deposito della stessa venga notificato, mediante elenco alla controparte, in difetto di partecipazione del difensore di questa alla discussione orale, non può essere esaminata dal collegio, il quale, pertanto, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione deve dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)