Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 20/12/1972 (Rv. 361656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - QUALIFICHE - PIAZZISTA - LAVORATORE AUTONOMO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - QUALIFICHE - PIAZZISTA - LAVORATORE AUTONOMO - CONDIZIONI.*
L'attivita del 'piazzistà non ha caratterizzazione tale da rendere di per se individuabile il tipo di rapporto di cui formi oggetto e pertanto occorre richiamarsi ai concetti generali relativi alla distinzione fra lavoro subordinato e contratto d'opera, secondo i quali il primo ha per oggetto l'attivita lavorativa, intesa come energia di lavoro, e non il suo risultato, perche il lavoratore dipendente, a differenza di quello autonomo, non e esposto ai rischi economici dell'impresa, e inserito nella struttura organica di questa (collaborazione) ed e in posizione di subordinazione gerarchica e disciplinare rispetto all'imprenditore, di cui e tenuto ad osservare gli ordine e le direttive attinenti allo svolgimento del lavoro. Alla luce di tali concetti, correttamente viene qualificato lavoratore autonomo il 'piazzistà il quale, malgrado sia stato qualificato dallo imprenditore lavoratore dipendente, si serva di automezzi dell'impresa, riceva da questa il carburante necessario, sia tenuto a versare ogni sera, in Sede, gli incassi della giornata e a non operare oltre una determinata zona, goda peraltro di ampia liberta relativamente all'orario di lavoro, alla scelta degli itinerari e della clientela, non sia obbligato a prestare lavoro in Sede quando non sia in viaggio o quando questo sia terminato in breve tempo, non sia soggetto agli ordini dell'imprenditore, ne esposto a misure disciplinari, sopporti tutti gli oneri economici, ad eccezione delle spese relative agli automezzi ed al carburante, nonche i rischi, dipendenti da insolvenza della clientela, nella misura di un quarto, ed infine sia retribuito unicamente in funzione del risultato utile conseguito (vendite concluse). (V 2355'69, mass n 341784; 678'68, mass n 331861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)