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Sez. 2, Sentenza n. 944 del 14/04/1966 (Rv. 321886 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONCETTO DI INVALIDITA AI SENSI DELL'ART 39 DPR 27 APRILE 1957, N 818 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321886-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONCETTO DI INVALIDITA AI SENSI DELL'ART 39 DPR 27 APRILE 1957, N 818 - NOZIONE.*

Mentre l'art.24 del R.d. 17 agosto 1935, n.1765, qualifica l'invalidita permanente assoluta come l'incapacita di esplicare un lavoro qualsiasi, di per se stesso considerato, l'art.3t del d.P.R.27 aprile 1957 n.818, definisce l'invalidita di cui agli artt. 12 e 13 sub art.2 della legge 4 aprile 1952, n.218, come l'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un lavoro -proficuo-. Cio importa che, per il cit art.39, occorre accertare, alla stregua delle condizioni soggettive dell'infermo o degli specifici fattori ambientali, se il soggetto abbia perduto non gia l'attitudine ad un qualsiasi lavoro generico, ma la capacita di applicarsi ad un lavoro da cui sia in grado di trarre un guadagno.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 13, Legge 27/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)