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Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 25/07/1969 (Rv. 342624 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - AL FIGLIO SUPERSTITE ULTRADICIOTTENNE - CONDIZIONI - INABILITA AL LAVORO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342624-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - AL FIGLIO SUPERSTITE ULTRADICIOTTENNE - CONDIZIONI - INABILITA AL LAVORO - NOZIONE.*

Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilita al figlio superstite ultradiciottenne di pensionato dell' istituto nazionale della previdenza sociale, per stabilire la sussistenza del requisito della inabilita al lavoro previsto dall'art. 13 DL 14 aprile 1939 n.636 (mod.Dall'art.2 l.4 aprile 1952 n.218) deve soccorrere il criterio interpretativo desumibile dall'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n.818, secondo il quale si consideravano inabili le persone impossibilitate permanentemente per grave infermita-a svolgere un proficuo lavoro. Pertanto occorre accertare, alla stregua delle condizioni soggettive dell'infermo e degli specifici fattori ambientali, se il soggetto sia privo non gia dell'attitudine ad un qualsiasi lavoro generico bensi della capacita di applicarsi ad un lavoro dal quale possa trarre un guadagno onde in particolare non puo assumere Rilevanza una attivita lavorativa che venga svolta in condizioni del tutto particolari, od in maniera usurante. (V 3877/68 mass n n 337351 n.1090/67 mass 327473 n.944/66 mass n 321886).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 26/04/1957 num. 818 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)