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Sez. 5, Sentenza n. 14409 del 07/06/2013 (Rv. 627146 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Dichiarazione cumulativa da parte del contribuente, con esposizione di un valore unico per una pluralità di beni donati - Possibilità di avvalersi del criterio di valutazione automatica ai sensi dell'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Onere di indicazione del valore dei singoli cespiti - Sussistenza - Mancato adempimento - Conseguenze - Rettifica da parte dell'Amministrazione con ricorso al criterio del valore di mercato - Legittimità.
Stato
decisa il 2013-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627146-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui all'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l'onere di indicarne analiticamente il valore, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; in difetto, in presenza dell'indicazione - da parte del contribuente - di un unico valore globale, l'Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)