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Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 22/04/2003 (Rv. 562383 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - IN GENERE | Ricorso da parte del'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562383-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralità di cespiti, e intenda avvalersi della disposizione di cui all'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l'onere di indicare analiticamente il valore dei singoli cespiti, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza dei singoli valori indicati ai parametri di valutazione automatica. In difetto di tale adempimento, in presenza dell'indicazione - da parte del contribuente - di un unico valore globale, l'Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)