Sez. 3, Sentenza n. 6489 del 18/07/1996 (Rv. 498621 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE | Consegna di derrate alimentari al gestore di un magazzino frigorifero - Natura del contratto - Deposito - Configurabilità - Erogazione di energia refrigerante ed apprestamento di celle frigorifere - " Locatio operis e locatio rei" - Carattere strumentale rispetto al deposito.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE
Nella consegna di derrate alimentari al gestore di un magazzino frigorifero che sia essenzialmente rivolta a conseguire la conservazione e la restituzione della merce nello stato originario, deve ravvisarsi un contratto di deposito, soggetto alla disciplina degli artt. 1766 e seguenti cod. civ., ancorché l'indicata natura delle cose depositate richieda lo svolgimento di particolari attività (erogazione di energia refrigerante) e l'apprestamento di speciali mezzi (celle frigorifere). In tale situazione, le ulteriori prestazioni dovute da chi riceve in consegna la merce, pur presentando caratteristiche astrattamente riconducibili alla "locatio operis" e alla "locatio rei", si pongono, in concreto, su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1767, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)