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Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 13/07/1977 (Rv. 386681 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE - DERRATE ALIMENTARI - CONSEGNA AL GESTORE DI UN MAGAZZINO FRIGORIFERO - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E DI RESTITUZIONE NELLO STATO ORIGINARIO - ULTERIORE OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA E DI APPRESTAMENTO DI SPECIALI MEZZI - CONTRATTO DI DEPOSITO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386681-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE - DERRATE ALIMENTARI - CONSEGNA AL GESTORE DI UN MAGAZZINO FRIGORIFERO - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E DI RESTITUZIONE NELLO STATO ORIGINARIO - ULTERIORE OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA E DI APPRESTAMENTO DI SPECIALI MEZZI - CONTRATTO DI DEPOSITO - CONFIGURABILITA.*

Nella consegna di derrate alimentari al gestore di un magazzino frigorifero, che sia essenzialmente rivolta a conseguire la conservazione e la restituzione della merce nello stato originario, deve ravvisarsi un contratto di deposito, soggetto alla disciplina di cui agli artt 1766 e segg cod civ (nella specie, al fine della responsabilita del depositario), ancorche l'indicata natura delle cose depositate richieda lo svolgimento di particolare attivita (erogazione di energia refrigerante) e l'apprestamento di speciali mezzi (celle frigorifere). In tale situazione, infatti, le ulteriori prestazioni dovute da chi riceve in consegna la merce, pur presentando caratteristiche astrattamente riconducibili alla locatio operis ed alla locatio rei, si pongono, in concreto, su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito. (V 1222/77, mass n 384902; (V 750/76, mass n 379405; (V 853/64, mass n 301206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)