Sez. 3, Sentenza n. 2598 del 02/09/1971 (Rv. 353703 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - COSTITUZIONE - REGOLARITA - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - COSTITUZIONE - REGOLARITA - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La regolare Costituzione processuale, ponendosi come presupposto fondamentale dell'Esercizio della giurisdizione, non riflette soltanto l'interesse dei litiganti alla stabilita e validita del giudizio, ma e anche inerente all'ordine pubblico e deve essere accertata anche di ufficio, dal giudice, salvo soltanto il limite preclusivo che possa derivare dalla eventuale formazione del giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)