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Sez. 3, Sentenza n. 2598 del 02/09/1971 (Rv. 353703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - COSTITUZIONE - REGOLARITA - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353703-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - COSTITUZIONE - REGOLARITA - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

La regolare Costituzione processuale, ponendosi come presupposto fondamentale dell'Esercizio della giurisdizione, non riflette soltanto l'interesse dei litiganti alla stabilita e validita del giudizio, ma e anche inerente all'ordine pubblico e deve essere accertata anche di ufficio, dal giudice, salvo soltanto il limite preclusivo che possa derivare dalla eventuale formazione del giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)