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Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 18/02/1998 (Rv. 512745 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Di cose mobili - Esecuzione - Procedimenti pendenti sottratti alla cognizione del giudice ordinario in quanto devolute ad arbitri, ed oggetti di applicazione, "ratione temporis", dell'abrogato art. 672 cod. proc. civ. - Luogo dell'esecuzione - Luogo ove la cosa si trovi materialmente - Giudice competente - Giudice del luogo suddetto - Detenzione della cosa da parte di terzi anziché del debitore - Rilevanza ai fini della competenza per territorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512745-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE

Con riguardo ai procedimenti pendenti cui risulti ancora applicabile, "ratione temporis", la norma di cui all'abrogato art. 672 cod. proc. civ., il luogo in cui il sequestro giudiziario di cosa mobile deve essere eseguito, in ipotesi di controversia non rientrante nella cognizione del giudice ordinario perché devoluta ad arbitri, è (soltanto) quello in cui la cosa stessa si trovi, giudice competente ad autorizzarne il sequestro giudiziario essendo, conseguentemente, il (solo) giudice di tale luogo, né si appalesa idonea a modificare il radicamento di tale competenza (o ad incidere sulla disciplina dell'esecuzione del sequestro, dettata dall'art. 677 cod. proc. civ.) la circostanza della detenzione del bene da parte di un terzo anziché del debitore (tanto se il terzo detenga la cosa senza alcun titolo, quanto se egli vanti la titolarità di un rapporto - come il pegno - avente ad oggetto la cosa stessa). Ad evitare, poi, il pericolo che, individuata l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare il sequestro in quella del luogo ove si trovano le cose da sottoporre a sequestro (in quanto in tale luogo l'attività esecutiva deve svolgersi), la stessa possibilità di ottenere il provvedimento cautelare possa venir frustrata mediante il continuo spostamento delle cose da sequestrare, è sufficiente il richiamo all'art. 5 cod. proc. civ., a mente del quale i mutamenti della situazione di fatto successivi alla presentazione della domanda (nella specie, di sequestro) non possono spiegare alcuna influenza sulla (ormai definitivamente radicata) competenza ad emanare il provvedimento invocato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 677, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)