Sez. L, Sentenza n. 6093 del 30/05/1991 (Rv. 472436 - 01)
Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva | Elemento naturale del contratto - Deroga pattizia - Ammissibilità - Desunzione in via indiretta - Condizioni - Conseguenze - Esclusione della provvigione per l'agente per le vendite del preponente - Liceità - Patto di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti - Influenza - Esclusione.
Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva
Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto; pertanto dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)